QUAL E’ LA DIFFERENZA FRA LA MANUTENZIONE E IL CONTROLLO DEI FUMI DELLA CALDAIA?

La manutenzione della caldaia, ormai diventata per normativa la revisione dell’impianto, è da tenere ben distinta dal controllo dell’efficienza energetica, meglio conosciuta anche con i nomi di verifica dei fumi con bollino di autocertificazione. Essa consiste in un controllo generale di tutto l’impianto, a partire dall’ingresso al contatore dell’acqua e del gas, fino ad arrivare ai punti di utilizzo, passando per tutti quei componenti quali addolcitore, caldaia, canna fumaria, scaldabagni, apparecchi di cottura etc. i quali vanno controllati ed eventualmente ripuliti o tarati, per garantire la sicurezza delle persone, animali o cose.

Al termine di dette operazioni il tecnico è tenuto a compilare e rilasciare il rapporto di controllo sicurezza impianto, inoltre ha l’obbligo di compilare le apposite sezioni del libretto di impianto per la climatizzazione.

Il responsabile dell’impianto, individuato come il proprietario, l’inquilino o comunque colui che utilizza l’impianto, ha l’obbligo di far effettuare l’intervento di controllo e sicurezza da personale abilitato, secondo la periodicità indicata sulle istruzioni rilasciate in forma scritta da colui che ha costruito l’impianto (installatore). In mancanza di tali istruzioni si devono seguire le indicazioni riportate sui rispettivi libretti di uso e manutenzione dei singoli apparecchi.

TEKNOCLIMA, qualora non fossero presenti le istruzioni scritte da parte dell’installatore, consiglia sempre un intervento di controllo annuo.

Il costo di un intervento di controllo sicurezza impianto termico, si ripaga abbondantemente nel corso di un anno in termini di riduzione dei consumi, maggiore sicurezza e riduzione dei guasti.

CONTROLLO DEI FUMI (EFFICIENZA ENERGETICA)

Per Controllo dell’efficienza energetica, si intendono tutte quelle operazioni atte a verificare che l’apparecchio “caldaia” mantenga nel tempo tutte quelle caratteristiche di efficienza e di emissioni in rispetto dell’ambiente dichiarate in fase di collaudo.

La regola è stata introdotta la prima volta con la legge 10/91 (decreto attuativo DPR 412/93) ed ha subito varie modifiche fino ad arrivare ai giorni nostri con l’attuale Dpr 74/2013.

La frequenza dell’intervento di Controllo efficienza energetica varia in base alla potenza dell’apparecchio, in base al modello, in base all’anzianità di installazione ed in base alla Regione dove è installato.

Il Regolamento della Regione Toscana indica che, per apparecchi di nuova installazione, di tipo C, installati all’esterno, il primo controllo è obbligatorio allo scadere dei 4 anni, successivamente e per tutti gli altri apparecchi ogni 2.

Al termine dell’intervento il tecnico compila e rilascia il Rapporto di controllo efficienza energetica “allegato II” inoltre ha l’obbligo di compilare le apposite sezioni del libretto di impianto per la climatizzazione.

FACSIMILE ALLEGATO II